Dov’è scritto?
Ogni impresa europea, indipendentemente dalla sua dimensione e dal settore in cui opera, è obbligata per legge a prevedere ed effettuare un controllo sugli elenchi delle sanzioni. In Italia nell’Unione Europea (UE) è sancito dai regolamenti UE sulle sanzioni e sugli embarghi. Le violazioni delle norme di divieto sono punite con la reclusione da 1 a 10 anni (Legge Commercio estero).
L’ulteriore obbligo di rispettare le liste statunitensi è sancito dai regolamenti “US-Export Administration Regulations” oppure dal requisito “US-Person”. Le disposizioni riguardanti le “Secondary Sanctions“ obbligano ogni impresa al mondo ad eseguire Sanction-Screening degli elenchi statunitensi. Le violazioni delle norme di divieto statunitensi sono punite con pesanti pene detentive e con l’inserimento negli elenchi degli Stati Uniti. L’inserimento negli elenchi comporta il divieto di acquistare beni statunitensi da imprese americane e negli Stati Uniti e di vendere merci a imprese americane e negli Stati. Ci sono molte imprese europee che rispettano gli elenchi statunitensi e negano la fornitura di beni a imprese iscritte in essi. Con l’entrata negli Stati Uniti si rischia oltretutto l’arresto e la condanna a una pesante pena detentiva (in un carcere statunitense).
Per l’elaborazione e l’esecuzione di Sanction-Screening, ai sensi delle leggi europee e statunitensi, è responsabile l’organo di gestione e il consiglio amministrativo/comitato direttivo.
Il non prevedere né eseguire un Sanction-Screening viene imputato come “colpa di organizzazione” imprudente e intenzionale. Qualora il mancato Screening comporti lo svolgimento di un’attività commerciale proibita con una persona, impresa od organizzazione rientrante negli elenchi delle sanzioni, viene anche ciò imputato come un reato intenzionale dell’organo di gestione o dei consigli amministrativi/comitati direttivi.
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